Art. 7
In vigore dal 12 ott 1994
1. Il servizio di traino di sciatori nautici in conto terzi è gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione che può utilizzare personale dipendente.
2. Le tariffe sono approvate dalle autorità locali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Federazione italiana sci nautico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-07-20;550#art-7