Art. 4

In vigore dal 12 ott 1994
1. I motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere condotti da persona munita di patente ed avere a bordo un assistente munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio, rilasciato dalla Società di salvamento nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-07-20;550#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo