Art. 5

In vigore dal 12 ott 1994
1. In occasione di allenamenti collegiali organizzati da circoli sportivi riconosciuti dalla Federazione italiana sci nautico e nel corso di manifestazioni promosse da detti circoli o direttamente dalla Federazione o da associazioni sportive affiliate, si applicano le norme di cui all'art. 14 della legge n. 50/1971, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La Federazione può stabilire misure particolari di sicurezza preventivamente concertate con le autorità locali, eventualmente in deroga a quelle contenute nel presente decreto, ove ritenute incompatibili con lo svolgimento di particolari attività agonistiche. 3. I mezzi utilizzati devono essere muniti di assicurazione che copre eventuali danni ai partecipanti ed ai terzi.
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