Art. 3
In vigore dal 12 ott 1994
1. Le società sportive, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendano realizzare corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature fisse per lo slalom chiederanno preventivamente concessione da parte della autorità regionale competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Tali impianti non possono essere situati lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio pubblico di linea e non di linea.
3. Gli impianti di cui sopra devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-07-20;550#art-3