Art. 4
In vigore dal 12 mag 1994
1. Le tabelle A/3, B/3, C/3, D/3, E/3 di cui all', secondo comma, del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1987, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A/4, B/4, C/4, D/4, E/4 allegate al presente decreto.
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