Art. 1

In vigore dal 12 mag 1994
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali; Visto l' della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta; Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali del 20 marzo 1992; Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali; Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 46009/1330 del 3 marzo 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali . 1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica: Tr=Ti x (Ir:Ii) t dove: Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale; Ir = importo della tariffa ricercata; Ii = importo della tariffa di riferimento; t = tangente della retta delle tariffe.
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