Art. 1
In vigore dal 12 mag 1994
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;
Visto l' della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;
Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali del 20 marzo 1992;
Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali;
Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 46009/1330 del 3 marzo 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali
.
1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:
Tr=Ti x (Ir:Ii) t
dove:
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir = importo della tariffa ricercata;
Ii = importo della tariffa di riferimento;
t = tangente della retta delle tariffe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-02-28;250#art-1