Art. 2
In vigore dal 12 mag 1994
1. Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono così variate:
1) l'indennità prevista dall'art. 6, terzo comma, è fissata in lire 840;
2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, è stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo;
3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo;
4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 è stabilito in lire 25.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-02-28;250#art-2