Art. 3

In vigore dal 12 mag 1994
1. L'art. 43 della legge 12 marzo 1957, n. 146, è sostituito dal seguente: "Art. 43 (Stime di cave e miniere). - 1. L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, è liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 83.500: fino al L. 10.000.000 2,125% oltre L. 10.000.000 e fino a L. 20.000.000 1,912% oltre L. 20.000.000 e fino a L. 50.000.000 1,700% oltre L. 50.000.000 e fino a L. 100.000.000 1,487% oltre L. 100.000.000 e fino a L. 250.000.000 1,275% oltre L. 250.000.000 e fino a L. 500.000.000 1,000% oltre L. 500.000.000 0,700% 2. L'onorario è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico. 3. Se è richiesta la stima particolareggiata, l'onorario per la stima del giacimento è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore del solo giacimento e l'onorario per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti è liquidato, a parte od in aggiunta, secondo le disposizioni di cui all'art. 28.".
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