Art. 5
In vigore dal 14 apr 1994
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 febbraio 1994
Il Ministro: PALADIN Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1994-02-16;213#art-5