Art. 5

In vigore dal 14 apr 1994
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 febbraio 1994 Il Ministro: PALADIN Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1994-02-16;213#art-5

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