Art. 4

In vigore dal 14 apr 1994
1. L' del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, è sostituito dal seguente: ". - 1. Ai fini della verifica delle condizioni di cui agli l'impresa locataria conserva, a bordo dei veicoli locati: a) la documentazione, in originale o copia autentica, di cui all'; b) qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, l'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente stesso".
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