Art. 3

In vigore dal 14 apr 1994
1. L' del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, è sostituito dal seguente: ". - 1. Dal contratto di locazione o da estratto autentico del medesimo o, qualora si tratti di impresa stabilita in un altro Stato membro, da documenti equivalenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato stesso, deve risultare: a) il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria, la data e la durata del contratto, nonché i dati di identificazione del veicolo locato; b) che l'impresa locatrice è iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazione ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa è stabilita in un altro Stato membro della CEE; c) che oggetto del contratto è esclusivamente la locazione dei veicoli di cui all'; d) che i veicoli locati devono rimanere nella disponibilità esclusiva dell'impresa che li utilizza per la durata del contratto di locazione; e) che i veicoli locati devono essere guidati esclusivamente dal titolare dell'impresa che li utilizza o dal suo personale".
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