Art. 2

In vigore dal 14 apr 1994
1. L' del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, è sostituito dal seguente: ". - 1. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della CEE, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro della CEE, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato medesimo. 2. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolare di autorizzazione può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni".
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