Art. 5
Revoca delle autorizzazioni
In vigore dal 30 apr 1994
1. Le autorizzazioni alle semplificazioni di cui all' sono revocate quando siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ed in caso di accertate irregolarità o di abusi.
2. La revoca è disposta dal direttore della circoscrizione doganale su proposta dell'ufficio doganale competente con provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-01-28;254#art-5