Art. 1
Semplificazione all'arrivo delle merci
In vigore dal 30 apr 1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 23 del suddetto decreto legislativo n. 374 del 1990, prevedendo semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio nazionale;
Ritenuta altresì la necessità di stabilire le condizioni e le modalità per la prestazione delle cauzioni a garanzia dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 2246 del 22 ottobre 1993;
A D O T T A il seguente regolamento:
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Semplificazione all'arrivo delle merci
1. Le merci estere soggette a formalità doganali in entrata nel territorio doganale dello Stato possono essere inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione, o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero ad uno dei soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, sulla base del documento di trasporto internazionale di scorta, senza che occorra espletare gli adempimenti e le formalità connessi con la destinazione doganale di transito o di spedizione da una dogana all'altra, comprese le formalità di confine e quelle inerenti al riscontro di cui all'art. 21 del predetto testo unico.
2. La dogana di entrata è tenuta ad effettuare il controllo della merce nelle ipotesi previste dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, oltre che in caso di fondato sospetto di abusi o di irregolarità.
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