Art. 3
Procedura di inoltro delle merci ed adempimenti a destino
In vigore dal 30 apr 1994
1. Le merci devono essere inoltrate racchiuse in contenitori adibiti al traffico internazionale o in altri contenitori, in veicoli o in loro comparti debitamente suggellati. Tale suggellamento può anche essere effettuato con sistemi propri dell'operatore beneficiario, previamente consentiti dalla competente direzione della circoscrizione doganale.
2. Le merci devono essere scortate dal documento di trasporto internazionale nel quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) gli estremi di identificazione del proprietario delle merci e, se diverso, anche del titolare dell'autorizzazione di cui all', comma 1;
b) l'ufficio doganale di destinazione, ovvero il centro di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ovvero il luogo di arrivo delle merci destinate ai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 374 del 1990;
c) gli estremi del certificato di garanzia;
d) la designazione delle merci con i dati concernenti la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci stesse.
3. Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere rilevate anche dai documenti commerciali che accompagnano le spedizioni ovvero contenute in un'apposita dichiarazione dell'operatore da allegare al documento di trasporto internazionale.
4. I documenti di trasporto vanno allibrati presso l'ufficio doganale d'entrata su serie speciali del prescritto registro doganale e sono validi come bollette di spedizione da una dogana all'altra.
5. Un esemplare dei predetti documenti è allegato al registro di allibramento sopra indicato, mentre l'altro scorta la merce fino alla località di destinazione, svolgendo anche la funzione di bolletta di accompagnamento per merci viaggianti di cui all' della legge 6 ottobre 1978, n. 627.
6. L'ufficio doganale di destinazione, accertato il regolare esito delle operazioni doganali compiute a fronte del documento di trasporto internazionale, rilascia, anche in forma cumulativa per più documenti e con procedure informatizzate, il certificato di scarico di cui all'art. 145, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Storico versioni
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