Art. 4

Disposizioni particolari

In vigore dal 30 apr 1994
1. Restano esclusi dalla semplificazione di cui all', i tabacchi lavorati compresi nelle voci di tariffa 24.02 e 24.03, le armi, le munizioni e gli esplosivi di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche, i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, le sostanze stupefacenti e psicotrope regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i prodotti radioattivi, le perle fini, le pietre ed i metalli preziosi, le pelli da pellicceria ed i loro lavori, oggetti di antiquariato. 2. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti di natura diversa da quella doganale, compresi quelli sanitari, fitopatologici, di difesa del patrimonio artistico e di pubblica sicurezza.
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