Art. 5
In vigore dal 20 mar 1994
1. Indipendentemente dalle tipologie di controlli successivi, il Ministro del commercio con l'estero può richiedere alle ditte esportatrici ogni altro elemento idoneo alla conoscenza dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione del Ministro stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 novembre 1993
Il Ministro: BARATTA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 1
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