Art. 4
In vigore dal 20 mar 1994
1. La carenza o l'irregolarità della documentazione rilasciata dall'importatore estero, così come la difformità dei fatti da essa comprovati delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni di esportazione o transito costituirà elemento di valutazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, delle successive domande relative ad esportazioni o transiti destinati a quegli importatori esteri a cui carico siano state riscontrate le suddette carenze, irregolarità o difformità dei fatti. In conseguenza di ciò, il nominativo di tali importatori esteri sarà segnalato alle autorità degli altri Paesi aderenti alle intese internazionali in materia, ai fini del coordinamento.
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