Art. 4

In vigore dal 20 mar 1994
1. La carenza o l'irregolarità della documentazione rilasciata dall'importatore estero, così come la difformità dei fatti da essa comprovati delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni di esportazione o transito costituirà elemento di valutazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, delle successive domande relative ad esportazioni o transiti destinati a quegli importatori esteri a cui carico siano state riscontrate le suddette carenze, irregolarità o difformità dei fatti. In conseguenza di ciò, il nominativo di tali importatori esteri sarà segnalato alle autorità degli altri Paesi aderenti alle intese internazionali in materia, ai fini del coordinamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1993-11-18;599#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia. — Testo vigente | Portale Normativo