Art. 1

In vigore dal 20 mar 1994
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visti gli articoli 10 e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, rispettivamente del 5 agosto e dell'8 luglio 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. Mincomes n. 20688 del 20 luglio 1993); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Le esportazioni ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell' della legge 27 febbraio 1992, n. 222 - di seguito indicata come "la legge" - sono soggetti a controllo successivo secondo i termini e le modalità di seguito specificati. 2. Il controllo successivo è effettuato sulla base di riscontri documentali e di controlli ispettivi presso la sede dell'importatore straniero allo scopo di accertare la effettiva destinazione finale e l'effettivo uso civile previsti nelle autorizzazioni specifiche rilasciate agli operatori. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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