Art. 3
In vigore dal 20 mar 1994
1. Qualora il controllo di cui all' non dia esito positivo, il Ministro del commercio con l'estero, una volta accertato, previo contraddittorio con l'esportatore, che l'inadempimento sia ad esso imputabile, adotta i seguenti provvedimenti:
a) sospensione della pronuncia su domande di autorizzazione, fin quando l'esportatore non adempie alle clausole fissate con il provvedimento, emesso in base all' del presente regolamento;
b) diniego di autorizzazione, su domande presentate dopo l'accertamento di inadempimento;
c) esclusione dalle procedure di autorizzazione per comprovata inaffidabilità.
2. La sospensione è adottata quando sia stato commesso un solo inadempimento; il diniego è adottato quando l'esportatore sia recidivo; l'esclusione dalle procedure è disposta se l'esportatore è reiteratamente recidivo.
3. Il Ministro, nei casi meno gravi, e tenendo conto dell'entità economica delle operazioni, dispone, in luogo dell'esclusione, il diniego o la sospensione, in vece del diniego.
Storico versioni
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