Art. 6
In vigore dal 12 gen 1994
1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente , le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate di:
a) documentazione relativa al titolo o ai titoli di studio posseduti: detti titoli dovranno essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni ovvero mediante certificati in carta semplice rilasciati dalle competenti autorità scolastiche;
b) certificazione in carta semplice rilasciata dal direttore dell'opificio delle pietre dure di Firenze, dalla quale risultino i periodi di insegnamento svolti presso l'istituto, la materia dell'insegnamento e l'incarico in base al quale l'insegnamento è stato svolto;
c) documentazione attestante il possesso di diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione professionale: detti titoli dovranno essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni ovvero mediante certificati in carta semplice rilasciati dalle autorità che hanno conferito i diplomi ed organizzato i corsi;
d) pubblicazioni scientifiche in originale o fotocopia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1993-10-09;541#art-6