Art. 2

In vigore dal 12 gen 1994
1. Al concorso potranno partecipare coloro i quali, rivestendo ex qualifiche operaie o di operatore tecnico o altre, abbiano esercitato l'insegnamento presso l'opificio delle pietre dure, a seguito di formale ordine di servizio, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992. 2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con decreto motivato del Ministro. 3. I settori di specializzazione del restauro o di intervento tecnico di laboratorio ai quali l'attività didattica rilevante ai fini dell'ammissione al concorso dovrà essere stata indirizzata sono i seguenti: a) opere mobili di pittura; b) pitture murarie e stucchi; c) opere e manufatti lignei; d) opere e manufatti lapidei; e) opere e manufatti in commesso e musivi; f) opere e manufatti metallici, armi antiche; g) oreficeria e glittica; h) disegni e stampe; i) fotografia; l) climatologia; m) biologia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1993-10-09;541#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo