Art. 2
In vigore dal 12 gen 1994
1. Al concorso potranno partecipare coloro i quali, rivestendo ex qualifiche operaie o di operatore tecnico o altre, abbiano esercitato l'insegnamento presso l'opificio delle pietre dure, a seguito di formale ordine di servizio, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992.
2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.
3. I settori di specializzazione del restauro o di intervento tecnico di laboratorio ai quali l'attività didattica rilevante ai fini dell'ammissione al concorso dovrà essere stata indirizzata sono i seguenti:
a) opere mobili di pittura;
b) pitture murarie e stucchi;
c) opere e manufatti lignei;
d) opere e manufatti lapidei;
e) opere e manufatti in commesso e musivi;
f) opere e manufatti metallici, armi antiche;
g) oreficeria e glittica;
h) disegni e stampe;
i) fotografia;
l) climatologia;
m) biologia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1993-10-09;541#art-2