Art. 5
In vigore dal 12 gen 1994
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo disporrà complessivamente di 45 punti così ripartiti:
15 punti per i titoli;
30 punti per la prova pratica.
La valutazione dei titoli precederà la prova pratica.
2. La commissione esaminatrice determinerà i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio: fino a un massimo di punti 2;
b) attività didattica: fino a un massimo di punti 6;
c) qualificazione professionale: fino a un massimo
di punti 3;
d) pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di punti 4.
3. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità, con le modalità di cui al successivo .
4. Di detti titoli e della relativa documentazione dovrà essere redatto un elenco da allegare alla domanda di ammissione al concorso, unitamente alla documentazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1993-10-09;541#art-5