Art. 4
In vigore dal 12 gen 1994
1. La commissione giudicatrice sarà composta, secondo quanto previsto dagli , lettera d), e 61, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un presidente con qualifica di consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata e da due componenti, uno dei quali di sesso femminile, con qualifica di dirigente storico dell'arte. Le funzioni di segretario verranno svolte da un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1993-10-09;541#art-4