Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
In vigore dal 23 giu 1993
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
di organi od enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Quando per disposizione di legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedono e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro del turismo e dello spettacolo individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nelle prescritte forme, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dall'allegata tabella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1993-04-26;182#art-7