Art. 5
Partecipazione al procedimento
In vigore dal 23 giu 1993
1. Ai sensi dell', lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell', lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1993-04-26;182#art-5