Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

In vigore dal 23 giu 1993
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, quando quest'ultima li abbia determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all' della citata legge n. 241 e all' del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. 4. Quando la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, ovvero insorgano in sede giurisdizionale ragioni di impedimento alla sua trattazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza o degli atti giurisdizionali impeditivi. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata, ovvero, nell'ipotesi di contenzioso, riprende a decorrere dall'atto che definisce il contenzioso medesimo. Nel caso in cui le ragioni di impedimento insorgano in sede giurisdizionale in pendenza del procedimento già iniziato, il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso per la loro durata. 5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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