Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 giu 1993
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Dato atto che il testo del presente regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 27 ottobre 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1993-04-26;182#art-1