Art. 12
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In vigore dal 23 giu 1993
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici o un apposito ufficio tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 aprile 1993
Il Ministro: BONIVER Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 123
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1993-04-26;182#art-12