Art. 5
Documentazione
In vigore dal 18 giu 1993
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:
a) diploma di perito agrario in originale o in copia autentica;
b) un breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito agrario;
c) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
d) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 96.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all'istituto tecnico statale sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;
e) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1993-03-16;168#art-5