Art. 9

Funzionamento delle commissioni

In vigore dal 18 giu 1993
1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 30 e non più di 60 candidati. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima località. 3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario. 4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza. 5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari. 6. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e succes- sive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.
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