Art. 10

Prove di esame - Valutazioni

In vigore dal 18 giu 1993
1. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche, ed in una prova orale. 2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo . 3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte e/o scritto- grafiche e 60 alla prova orale. 4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte e/o scritto-grafiche. 5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60. 6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale, ed è espressa in centesimi.
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