Art. 10
Prove di esame - Valutazioni
In vigore dal 18 giu 1993
1. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche, ed in una prova orale.
2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo .
3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte e/o scritto- grafiche e 60 alla prova orale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte e/o scritto-grafiche.
5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale, ed è espressa in centesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1993-03-16;168#art-10