Art. 2

Requisiti di ammissione

In vigore dal 18 giu 1993
1. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso sia del diploma di maturità tecnica agraria, conseguito presso un istituto tecnico statale o legalmente riconosciuto, sia, in conformità alle direttive impartite dal Collegio nazionale dei periti agrari, di almeno uno dei requisiti prescritti dal comma 2 dell' della legge 21 febbraio 1991, n. 54, ossia il compimento di un periodo di pratica biennale ovvero lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata.
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