Art. 6
Norme transitorie
In vigore dal 26 mar 1993
1. Nei sei mesi precedenti le rispettive date di cui all' del presente regolamento, i conducenti, che ne facciano richiesta, possono conseguire per la prima volta il certificato provvisorio di formazione professionale senza aver seguito il corso e superato il relativo esame previsto dall', a condizione che provino, con la medesima documentazione di cui all', comma 2- b), di avere esercitato l'attività di conducente di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose nei cinque anni precedenti le rispettive date in precedenza richiamate. Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie ed altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi per periodi di dodici mesi o per diciotto mesi complessivi per tutto il periodo.
2. Il certificato provvisorio di formazione professionale avente le caratteristiche del modello di cui al precedente , è valido soltanto per i trasporti nazionali e la sua validità scade il 31 dicembre 1996; detto certificato deve essere corredato della seguente indicazione: "Applicazione dell', par. 2 della direttiva n. 89/684/CEE e valido unicamente per i trasporti effettuati all'interno dello Stato membro che lo ha rilasciato".
3. Nei confronti dei conducenti che sono in possesso del certificato provvisorio di formazione professionale, il rilascio del certificato di formazione di cui all' può avvenire solo a seguito di superamento dell'esame successivo alla frequenza del corso di formazione professionale previsto al secondo comma dell' per il primo conseguimento.
4. I certificati di formazione professionale A.D.R., rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 1982, validi esclusivamente per i trasporti internazionali di merci pericolose in cisterne e rilasciati o rinnovati anteriormente alla data del 1 luglio 1992, sono riconosciuti come certificati di formazione ai sensi del presente regolamento e pertanto considerati validi ai fini del trasporto sia nazionale che internazionale di merci pericolose in cisterne fino alla scadenza della loro validità, a condizione che siano convalidati presso l'ufficio provinciale di rilascio, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale MCTC.
5. Dopo la scadenza di validità, i certificati di cui al comma precedente potranno essere sostituiti con quelli previsti dal presente regolamento qualora i conducenti superino il relativo esame successivo alla frequenza del corso di aggiornamento previsto al comma 3 dell'.
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