Art. 2
Certificato di formazione professionale
In vigore dal 26 mar 1993
1. I conducenti dei veicoli di cui all' devono aver conseguito alle scadenze di cui al comma 2, il certificato di formazione professionale, il cui rilascio è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione e al superamento del relativo esame, previsto all'.
2. Le scadenze sono così fissate:
a) 1 luglio 1993 per il trasporto di merci pericolose con i veicoli cisterna e le unità di trasporto di cui al comma 1, lettera b), dell', nonché per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi;
b) 1 luglio 1995, per qualsiasi altro trasporto di merci pericolose di cui all'.
3. Il certificato è valido cinque anni. La sua validità può essere prorogata per periodi di cinque anni, allorchè il titolare del certificato:
a) nell'anno che precede la scadenza di validità del certificato, ha seguito l'apposito corso di aggiornamento di cui all' ed ha superato il relativo esame;
b) ovvero può provare, con documentazione atta a consentire i necessari riscontri, di avere esercitato la propria attività senza interruzioni dal momento del rilascio o dell'ultima proroga del suo certificato. Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie od altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi per periodo di dodici mesi.
Storico versioni
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