Art. 3
Corso di formazione professionale ed esame
In vigore dal 26 mar 1993
1. È istituito il corso di formazione professionale per i conducenti di veicoli di cui all'.
2. Per l'ammissione al corso è necessario essere in possesso della patente di guida corrispondente al tipo di veicolo previsto dal certificato che si intende conseguire, secondo quanto indicato nell'.
3. Il corso di formazione professionale deve:
a) comportare lo svolgimento del programma previsto nell'allegato 2 del presente regolamento, e di cui lo stesso costituisce parte integrante;
b) comportare una frequenza minima di trenta ore per il primo conseguimento e di venti ore, qualora trattasi di aggiornamento;
c) essere svolto a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati, a tal fine, da apposita commissione istituita presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), come da successivo ;
d) dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle merci pericolose da almeno cinque anni. Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso, deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli. Lo svolgimento del corso deve essere supportato da idoneo materiale didattico, ed in particolare da attrezzature necessarie per integrare le lezioni teoriche con esercitazioni pratiche.
4. L'istanza per l'accreditamento di cui al precedente comma 3- c) deve essere redatto secondo lo schema dell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. L'esame al termine del corso deve essere sostenuto davanti a due funzionari della ex carriera direttiva della Direzione generale MCTC designato dalla medesima Direzione generale ed alla presenza di almeno due rappresentanti dei docenti del corso.
6. Le disposizioni applicative inerenti l'esame saranno emanate con apposite circolari, della Direzione generale MCTC cui compete la vigilanza sullo svolgimento dei corsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-12-30;571#art-3