Art. 4
Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti
In vigore dal 26 mar 1993
1. È istituita presso la Direzione generale MCTC, un'apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'.
2. La commissione è composta da un dirigente generale della Direzione generale MCTC con funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale MCTC e da un funzionario del Ministero dell'interno, entrambi di livello non inferiore al nono, nonché da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Federchimica, dalla Assotrasporti, dalla Anita, dalla Fai, dalla Fita. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale MCTC.
3. È ammessa la designazione di membri e segretario supplenti.
4. Il presidente, i membri e il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del direttore generale della MCTC.
5. I criteri di valutazione ai fini dell'accreditamento di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti dalla commissione di cui al comma 1.
6. Le decisioni adottate dalla commissione hanno la natura di provvedimento definitivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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