Art. 4
In vigore dal 25 giu 1993
1. Considerato che il decreto di attuazione del presente regolamento viene emanato in coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, il contributo relativo all'anno 1992, previsto dall'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, determinato secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente è concesso anche in deroga a quanto disposto dal precedente , comma 1, purchè finalizzato per l'attività derivante dalla diffusione agevolata della normativa di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve dagli enti normatori UNI e CEI, entro novanta giorni dall'erogazione del contributo, una relazione illustrativa della suddetta attività di diffusione, al fine di consentire la verifica di rispondenza dell'attività stessa alle finalità per le quali il contributo viene erogato.
3. In caso di mancata ottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non provvede all'erogazione del contributo, secondo le procedure di cui all', comma 1, previsto per il 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 1992
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 5 Industria, foglio n. 371
Storico versioni
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