Art. 1
In vigore dal 25 giu 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;
Visto in particolare l'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 il quale destina il 3% del contributo di cui alla legge 12 aprile 1982, n. 597 all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI, Ente nazionale italiano di unificazione e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, che all'art. 6 stabilisce che l'erogazione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, deve avvenire secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Ritenuto che il contributo di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, debba essere determinato anche in relazione all'attività di predisposizione di normative tecniche svolte dagli enti federati all'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione);
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, concernente il presente regolamento relativo a: "Criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI e al Comitato elettrotecnico italiano - CEI in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46";
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'attività di normazione di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) secondo programmi annuali da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di arrivo.
2. I programmi sono articolati nei seguenti capitoli e devono proporre i relativi preventivi di spesa: a) capitolo norme da pubblicare; b) capitolo studi prenormativi e progetti di norme; c) capitolo relativo a programmi di studi per la certificazione ai fini del miglioramento qualitativo della sicurezza. Altri capitoli aggiuntivi saranno consentiti nel rispetto del campo di applicazione della legge.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere con cadenza semestrale alla revisione dei preventivi di spesa di cui al precedente comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-12-23;578#art-1