Art. 3

In vigore dal 25 giu 1993
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della relazione semestrale sui lavori svolti, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, verificata la rispondenza dell'attività svolta al programma approvato, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione stessa, provvede all'erogazione del contributo di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Detta erogazione può coprire i costi rendicontati nella relazione semestrale nella misura massima del 70% e nel rispetto dei limiti fissati dall', comma 1, salvo che per i programmi di cui all', comma 2, del presente regolamento, per i quali il contributo copre integralmente i costi sostenuti. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere in ogni momento chiarimenti sull'andamento dei programmi e, a fronte di accertare inadempienze, predisporre i conseguenti provvedimenti sanzionatori. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiede all'UNI ed al CEI la trasmissione dei documenti contabili per la verifica dei costi di cui all', comma 1.
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