Art. 2

In vigore dal 25 giu 1993
1. L'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ed il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) potranno, in ciascun esercizio, ottenere una contribuzione complessiva non superiore alla quota loro spettante sulle disponibilità di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, costituente il versamento dell'INAIL. Tale contributo sarà ripartito sulla base del seguente computo: a) per l'UNI sarà determinato in base al conto economico relativo all'anno precedente a quello di erogazione, con una maggiorazione del 10% in ragione degli enti allo stesso federati, diviso la somma totale dei conti economici dell'UNI maggiorato del 10% e del CEI; b) per il CEI sarà determinato in base al conto economico relativo all'anno precedente a quello di erogazione diviso la somma totale dei conti economici dell'UNI maggiorato del 10% e del CEI. 2. Per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, predisposti sulla base di indicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà destinata una somma massima pari al 20% della ripartizione assegnata a ciascun ente in base ai criteri di cui al comma precedente.
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