Art. 5

Compiti degli organi periferici

In vigore dal 20 apr 1993
1. Gli organi periferici, avvalendosi delle agenzie per l'impiego, promuovono, nei propri ambiti, opportune iniziative, anche in collaborazione con enti, istituzioni, organizzazioni sindacali e imprese, dirette a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste del collocamento e, in particolare, dei riservatari; sarà altresì fornita agli interessati ogni utile informazione sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro e sul relativo andamento previsionale, allo scopo di favorirne l'inserimento in attività lavorative corrispondenti alle attitudini professionali e alle loro propensioni. 2. I datori di lavoro possono chiedere ai servizi per l'impiego la consulenza e l'assistenza necessarie per l'esercizio della facoltà di richiesta nominativa, che deve essere fornita anche mediante selezione preliminare dei lavoratori disponibili in possesso dei requisiti professionali richiesti. In relazione alle specifiche esigenze rappresentate, saranno fornite informazioni sulle reali e corrispodenti disponibilità di manodopera. 3. Gli uffici e le agenzie per l'impiego sono tenuti ad operare in stretto raccordo con gli organi collegiali istituiti ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai fini della predisposizione e concreta attuazione delle iniziative di competenza per il sostegno dell'occupazione, con specifico riguardo al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo delle categorie ritenute particolarmente svantaggiate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 1992 Il Ministro: CRISTOFORI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993 Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 2
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