Art. 2
Assolvimento dell'onere
In vigore dal 20 apr 1993
1. Sono tenuti ad assumere lavoratori riservatari i datori di lavoro che all'atto di ciascuna assunzione occupino più di dieci dipendenti.
2. L'onere di asssumere i lavoratori riservatari, deve essere assolto allorquando la quota di riserva, calcolata sul numero delle assunzioni, raggiunge l'unità.
3. La facoltà di richiesta nominativa può essere esercitata, per ulteriori assunzioni di lavoratori non appartenenti a categorie riservatarie, alla condizione che l'onere di cui all' sia assolto.
4. Alle assunzioni a tempo determinato si applicano i criteri sopra indicati, intendendosi assolto l'onere quando la durata del rapporto di lavoro dei soggetti riservatari sia mediamente pari a quella degli altri lavoratori assunti a tempo determinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1992-12-21;573#art-2