Art. 1

Assunzioni soggette all'onere della riserva

In vigore dal 20 apr 1993
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della predetta legge nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 25; Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed, in particolare, gli ; Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 863, , comma 3- bis; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 10; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali; Sentita la commissione centrale per l'impiego; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la nota n. 1247/mc 223/25 del 1› agosto 1992 con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . Assunzioni soggette all'onere della riserva 1. Tutte le assunzioni, anche a tempo determinato, che i datori di lavoro non agricoli sono tenuti ad effettuare per il tramite dei competenti organi di collocamento ai sensi dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle assunzioni obbligatorie, concorrono a formare la base per il calcolo dell'aliquota della riserva di cui all'art. 25, comma 1 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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