Art. 4

Mancato esercizio della facoltà di richiesta nominativa

In vigore dal 20 apr 1993
1. Qualora il datore di lavoro ritenga di non avvalersi della facoltà di assunzione mediante richiesta nominativa, la sezione circoscrizionale avvia secondo graduatoria e nel rispetto delle quote di riserva i lavoratori dichiaratisi disponibili ed in possesso della qualifica e dei requisiti professionali richiesti. 2. Nel caso di avviamento, ai sensi del comma 1, di lavoratori aventi il diritto di precedenza previsto dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di avviamento effettuato su richiesta nominativa nel rispetto di analogo diritto di precedenza riconosciuto da contratti ed accordi sindacali su delibera della Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 25 della medesima legge n. 56/1987, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva. 3. I lavoratori in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono iscritti nella prima classe a- bis, istituita dall'art. 8, comma 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
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