Art. 5
In vigore dal 7 mar 1993
1. Le convenzioni di cui agli ed i contratti o le convenzioni di cui all' sono stipulati dalle prefetture secondo schemi-tipo da predisporsi d'intesa con il Ministero del tesoro, con imputazione delle spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle disponibilità assegnate annualmente a ciascuna prefettura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 1992
Il Ministro dell'interno MANCINO
Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1993
Registro n. 7 Interno, foglio n. 135
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TABELLA A VALICHI DI FRONTIERA
presso cui sono istituite le strutture di accoglimento di cui
all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
- Frontiera aerea di Roma-Fiumicino
- Frontiera aerea di Milano-Linate
- Frontiera terrestre di Tarvisio
- Frontiera terrestre di Trieste
- Frontiera marittima di Trapani
Storico versioni
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