Art. 3

In vigore dal 7 mar 1993
1. Alle strutture di accoglienza possono essere altresì ammessi a prestare la loro opera, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, operatori volontari, specificatamente autorizzati sulla base di appositi piani di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche interessate e le associazioni di volontariato, predisposti dalle competenti prefetture. 2. Alle strutture medesime possono essere altresì ammessi rappresentanti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
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