Art. 2

In vigore dal 7 mar 1993
1. Alle strutture di accoglienza di cui all' sono destinati a prestare servizio un assistente sociale coordinatore appartenente ai ruoli del personale del Ministero dell'interno ed un assistente sociale appartenente ai ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. In caso di necessità, a richiesta della prefettura, può essere chiamato a prestare servizio nelle predette strutture il personale delle amministrazioni dello Stato di volta in volta occorrente, al quale è attribuito il trattamento di missione secondo le disposizioni vigenti, nonché personale del comune interessato. 3. Alle esigenze di interpretariato si provvede con il personale di cui al comma 2 ovvero mediante apposite convenzioni con interpreti o esperti della lingua richiesta.
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