Art. 4
In vigore dal 7 mar 1993
1. Le strutture di accoglienza provvedono a fornire agli stranieri di cui agli del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, entrati nel territorio di Stato, ogni possibile informazione e collaborazione per gli adempimenti di legge e per l'utilizzazione dei servizi pubblici.
2. Nei casi di urgente necessità le strutture predette provvedono altresì agli interventi di prima assistenza, mediante convenzioni con enti pubblici o con privati.
3. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione delle prestazioni stesse.
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