Art. 5
Vigilanza ed oneri relativi
In vigore dal 16 feb 1993
1. L'autorizzazione ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui all' della legge sarà concessa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, agli enti e laboratori specializzati, in possesso dei necessari requisiti, che presentino apposita istanza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 161565 dell'11 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 stesso mese.
2. Le tariffe orarie relative alle prestazioni degli organismi autorizzati ai sensi del precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo criteri analoghi a quelli cui sono ispirate le tariffe praticate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 dicembre 1992
Il Ministro: GUARINO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
Registro n. 1 Industria, foglio n. 113
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-12-03;554#art-5